I nostri servizi

"Un servizio personalizzato ci fa sentire persone speciali."
(Seth Godin)

Lo Studio Parente & Ranzato offre alle aziende tutta la serie di servizi necessari a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori non solo su argomenti standard, ma anche con progetti originali studiati per esigenze specifiche. L’art 25 del D.Lgs. 81/08 stabilisce quali sono gli obblighi in capo al medico competente nominato dal datore di lavoro.

In particolare le dottoresse Parente e Ranzato:

Elaborano il protocollo sanitario

Le dottoresse, nominate dal datore di lavoro, elaborano uno specifico protocollo sanitario sulla base della valutazione dei rischi fatta dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 81/2008 in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché delle dottoresse stesse.

Il protocollo sanitario consiste nella definizione della tipologia di visita medica e degli esami specifici che devono essere eseguiti sui singoli lavoratori sulla base della mansione ricoperta e, appunto, dei rischi specifici a livello di salute cui sono esposti.

Effettuano la visita medica

(sorveglianza sanitaria)

Le dottoresse effettuano la visita medica, che non consiste in un check up generale ai lavoratori ma in una visita ad hoc. Per esempio, in caso di lavoratore con mansione di impiegato videoterminalista, ovvero che utilizzi il videoterminale per un numero di ore settimanali superiore a venti, le dottoresse di norma applicano il protocollo che consiste in una visita medica generale, screening oculistico e in una valutazione funzionale del rachide.

Ad eccezione dei videoterminalisti – per i quali la normativa prevede una periodicità biennale in caso di lavoratori con un’età superiore a 50 anni o con particolari prescrizioni/limitazioni e quinquennale in caso di lavoratori con età inferiore a 50 anni – il D.Lgs 81/2008 prevede che le visite mediche siano effettuate annualmente a meno di valutazione diversa in capo alle dottoresse stesse.

La normativa vigente prevede, infatti, la possibilità da parte del medico competente di variare la frequenza delle visite mediche, anche individualmente, sulla base delle condizioni di salute del lavoratore riscontrate in corso di visita medica e/o di richiedere ulteriori esami specialistici il cui referto viene ritenuto necessario per emettere il giudizio di idoneità da parte del Medico competente stesso.

Più nel dettaglio, l’art. 41 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. intitolato “Sorveglianza sanitaria” specifica i casi in cui il datore di lavoro ha obbligo di far visitare il lavoratore da parte del medico competente, ossia:

- visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica

- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica

- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica

- visita medica in occasione del cambio della mansione al fine di verificare l’idoneità alla mansione specifica

- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente, visita medica preventiva in fase preassuntiva - visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. Il D.Lgs. 81/2008 esplicita, altresì, che le visite mediche in oggetto non possono e non devono essere effettuate per accertare casi di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Al fine dell’espressione del giudizio di idoneità alla mansione, in occasione della visita medica le Dottoresse Parente e Ranzato effettuano anche le seguenti PRESTAZIONI AGGIUNTIVE:

Screening di acuità visiva con Ergovision

Spirometria

Audiometria

Esame clinico funzionale del rachide ed arti superiori

E.C.G.

Alcol-test

Test urinario per sostanze stupefacenti (Accordo Stato Regioni 30/10/2007 e 18/09/2008)

Prelievo per analisi emato-chimiche (presso centri convenzionati)

Collaborano alla valutazione dei rischi

Compilano e aggiornano per ogni lavoratore delle cartelle sanitarie e di rischio. L’esclusivo utilizzo della Cartella Sanitaria informatizzata con uso di firma elettronica apporta grandi vantaggi al servizio non solo per quanto riguarda la sicurezza del trattamento dei dati sensibili, ma anch in termini di costi e tempistiche

Organizzano e programmano le visite mediche in base alla scadenza di idoneità

Definiscono i giudizi di idoneità dei lavoratori alla mansione specifica

Comunicano i risultati anonimi collettivi durante le riunioni

Espletano i sopralluoghi dovuti almeno una volta l’anno degli ambienti di lavoro con stesura del relativo verbale

Stendono la relazione sanitaria annuale e partecipano alla riunione periodica indetta dal datore di lavoro

Trasmettono esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio, le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B

Offrono consulenze in ambito di medicina del lavoro e tematiche di sicurezza

Adottano iniziative di promozione della salute: in quanto medici competenti, le dottoresse si preoccupano del processo di prevenzione interno aziendale

Si occupano di formazione dei lavoratori (per esempio corsi di primo soccorso)

Offrono adempimenti per la messa a norma di un’azienda in linea con la normativa vigente